CONDIZIONI CONTRATTUALI DI NOLEGGIO
AUTOVETTURA SENZA CONDUCENTE
- L’impresa Driving Vintage S.n.c. di Gozzano Maurizio e Toso Diego, con sede legale in Via Madonna Della Neve n. 14 – 10077 San Maurizio Canavese (TO), Italia – P.IVA / Codice Fiscale n. 11510430017 (denominata in seguito “il Locatore“) mette a disposizione del Conduttore la vettura scelta per il periodo concordato.
- Il Locatore dichiara che la vettura viene consegnata al Conduttore in buono stato, regolarmente manutenzionata, con il pieno di benzina, con assicurazione in corso di validità per copertura danni da responsabilità civile (RC)
FRANCHIGIA PER FURTO E INCENDIO a carico del Conduttore: € 1.500,00 (euro millecinquecento/00)
FRANCHIGIA PER DANNI A TERZI a carico del Conduttore: € 800,00 (euro ottocento/00) - La copertura assicurativa KASKO non è contemplata: quindi i danni eventualmente causati al veicolo saranno addebitati al Conduttore, salvo responsabilità di terzi. Il Conduttore accetta espressamente che l’importo totale dei danni eventuali venga addebitato su carta di credito del conduttore o tramite altra tipologia di versamento.
- GARANZIE DA PRESTARE AL LOCATORE:
Il Conduttore, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, fornisce al Locatore gli estremi della propria carta di credito ed autorizza lo stesso all’addebito di importi nei casi di seguito dettagliati. Il titolare della carta dovrà coincidere con il Conduttore identificato in Contratto. Eventuali altre modalità di prestazione di garanzie al Locatore dovranno essere concordate preventivamente.
L’addebito potrà essere effettuato per sostenere le spese nel caso di sanzioni amministrative (es. multe) e/o obblighi pecuniari (es. pedaggi autostradali) a carico del Conduttore e non assolti dallo stesso (vedasi art. 2 del presente Contratto). L’addebito potrà essere effettuato per sostenere le spese nel caso di smarrimento delle chiavi o dei documenti di circolazione del veicolo (vedasi art. 7 del presente Contratto). L’addebito potrà essere effettuato per la copertura di eventuali danni arrecati al mezzo dal Conduttore (vedasi punto C del presente Contratto). IL’addebito potrà essere effettuato per la copertura delle franchigie di cui al punto B del presente Contratto. Il Conduttore si obbliga a risarcire il Locatore per qualsiasi danno derivante dal furto del veicolo o di parti dello stesso e di corrisponderne per intero il valore fino al limite della franchigia indicata al punto B del presente Contratto. - Con il presente accordo viene trasferita al Conduttore unicamente la detenzione della vettura noleggiata, rimanendo il possesso del medesimo nella piena disponibilità del Locatore. Il Locatore si riserva il diritto di risolvere il Contratto, in caso di violazioni degli articoli del presente Contratto a suo insindacabile giudizio, e richiedere al Conduttore l’immediata restituzione della vettura in oggetto, restituendo in tal caso unicamente la differenza del prezzo del noleggio relativo al periodo di mancato godimento, ovvero trattenere detto importo qualora venissero riscontrati danni alla vettura medesima di valore superiore alla cauzione versata.
- CONDIZIONI GENERALI (costituenti parte integrante del Contratto di Noleggio)
Art. 1
L’impresa Driving Vintage S.n.c. di Gozzano Maurizio e Toso Diego (qui di seguito denominata “Locatore”) consegna al Conduttore (qui di seguito denominato “Conduttore”) il veicolo noleggiato, in buono stato di manutenzione con il pieno di carburante e nelle medesime condizioni dovrà dal Conduttore essere restituito al Locatore al termine del periodo di noleggio.
Il Conduttore prendendo in consegna il veicolo, mediante la sottoscrizione del Contratto di noleggio e la specifica approvazione delle presenti condizioni generali, dichiara di aver verificato che la vettura è in buono stato di manutenzione ed idonea all’uso pattuito.
Il Conduttore si impegna a non fornire false informazioni sulle proprie generalità, la propria età, il proprio indirizzo e l’esistenza dei requisiti di legge per l’abilitazione alla guida, esonerando espressamente il Locatore da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivare a quest’ultimo in caso di dichiarazioni mendaci.
Art. 2
Il Conduttore si obbliga:
- a condurre il veicolo ed a custodire il medesimo, unitamente alle dotazioni fornite, con la massima diligenza e nel rispetto di tutte le norme di legge;
- ad assicurarsi che lubrificazione ed olio dei freni siano nello stato necessario a garantire il funzionamento e la sicurezza del veicolo durante il tempo del noleggio; ad usare la vettura con cura e prudenza, a non sottoporla a velocità e sforzi elevati, o ad utilizzo in gare e competizioni. Ogni danno ed avaria subita dalla vettura per negligenza, dolo e incuria (incidenti, ammaccature, graffi etc.) sarà da ritenersi a carico del Conduttore. In caso di danno superiore al valore del mezzo, sarà da ritenersi a carico del Conduttore il prezzo di mercato della vettura come da “Quotazione di riferimento” della rivista Ruoteclassiche del mese in corso;
- a provvedere direttamente al pagamento di eventuali contravvenzioni contestategli e decurtazione punti nel periodo di noleggio o rimborsando al Locatore il relativo importo e le spese di gestione conseguenti (pari ad € 30,00 per ogni contravvenzione, oltre all’importo stesso);
- a manlevare il Locatore da qualsivoglia pretesa e/o richiesta avanzata da terzi per danni dagli stessi subiti e/o subiti da beni di loro proprietà comunque riconducibili al presente noleggio;
- a rimborsare il Locatore, dietro presentazione di fattura, di ogni spesa, incluse quelle legali, che il Locatore stesso dovesse sostenere per ottenere l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie dovute a qualsiasi titolo, ad esempio le spese per pedaggi autostradali non corrisposti; il Conduttore acconsente fin d’ora l’addebito di tali importi, aumentati delle spese legali accessorie, sulla propria carta di credito o tramite altra tipologia di versamento;
- a restituire il veicolo in ordine e nelle medesime condizioni riscontrate all’atto della consegna, compreso il pieno di carburante. Eventuali danneggiamenti della vettura verranno riscontrati all’atto della restituzione e sarà conteggiato il relativo costo di ripristino dovuto dal Conduttore. L’eventuale ripristino del pieno di carburante a cura del Locatario sarà addebitato al Conduttore, maggiorato di € 10,00 (euro dieci/00);
- resta inteso che qualora, su richiesta del Conduttore, la riconsegna del veicolo e delle relative chiavi sia stata autorizzata dal Locatore fuori dell’orario di apertura dell’attività, il noleggio avrà termine alla data e ora di riapertura del negozio stesso;
- il Conduttore riconosce di non essere titolare di alcun diritto reale sul veicolo noleggiato e sugli accessori forniti e, quindi, di non poterne disporre in alcun modo.
Art. 3
Il Conduttore si impegna a condurre / usare il veicolo personalmente ed a:
- non cedere gratuitamente od a titolo oneroso e per nessun motivo l’utilizzo a terzi:
- non utilizzare il veicolo per il trasporto di persone o cose dietro compenso;
- non utilizzare il veicolo per spingere o trainare oggetti;
- non utilizzare il veicolo sotto l’influenza di droghe, narcotici, alcolici o intossicanti ovvero di altre sostanze idonee a menomare la capacità di intendere e di reagire;
- non utilizzare il veicolo in corse, competizioni o prove di velocità;
- non utilizzare il veicolo per uno scopo contrario alla legge;
- non utilizzare il veicolo per la circolazione in aree vietate e nelle aree di accesso o di servizio alle zone portuali od aeroportuali a traffico limitato;
- non cedere la conduzione del veicolo a persona non indicata sulla lettera di noleggio come conducente;
- non cedere la conduzione del veicolo a persona che abbia fornito al Locatore informazioni false circa la propria età, nome od indirizzo;
- non cedere la conduzione del veicolo a persona che non abbia raggiunto la maggiore età.
Art. 4
Il Conduttore si obbliga a risarcire il Locatore per qualsiasi danno cagionato al veicolo o a parti ed accessori dello stesso, nonché a rifondere le spese di gestione amministrativa del sinistro. Il Conduttore si impegna a comunicare entro 12 ore dall’accaduto, ogni incidente (anche minimo) accaduto durante il periodo di noleggio della vettura.
Art. 5
Qualora si verifichi un sinistro, il Conduttore si obbliga a:
- informare immediatamente per telefono il Locatore, ad a trasmettergli nelle successive 12 ore una relazione dettagliata completa sul modulo accluso ai documenti del veicolo (Modulo Blu di constatazione amichevole);
- in caso di sinistro grave informare la più vicina autorità di Polizia;
- non rilasciare dichiarazioni di responsabilità in caso di incertezza sulla dinamica del sinistro;
- prendere nota dei nomi e degli indirizzi delle parti e dei testimoni;
- fornire al Locatore qualsiasi altra notizia utile;
- seguire le istruzioni che il Locatore fornirà relativamente alla custodia o alle riparazioni del veicolo.
Art. 6
Il Conduttore si obbliga a risarcire il Locatore per qualsiasi danno derivante dal furto del veicolo o di parti dello stesso e di corrispondere per intero il valore della franchigia indicata al punto B) del presente Contratto.
In caso di furto del veicolo il Conduttore dovrà restituire la chiave dello stesso: in mancanza della chiave del veicolo il Conduttore dovrà corrispondere il prezzo di mercato della vettura come da “Quotazione di riferimento” della rivista Ruoteclassiche del mese in corso.
Art. 7
In caso di smarrimento o furto della sola chiave del veicolo noleggiato il Conduttore si obbliga a denunciare immediatamente il fatto all’Autorità competente ed a consegnare al Locatore l’originale della denuncia. Il corrispettivo del noleggio (calcolato in base alla tariffa stabilita dal presente Contratto) è dovuto anche per i giorni di mancato utilizzo del veicolo fermo. Per il servizio di sostituzione della chiave il Conduttore è tenuto al pagamento del costo sostenuto dal Locatore, maggiorato di € 50,00 (euro cinquanta/00) per la gestione del servizio e consegna. Qualora il Conduttore non consegni l’originale della denuncia al Locatore, questi, trascorsa la data di riconsegna del veicolo indicata sulla lettera di noleggio, potrà riacquisire il possesso materiale del veicolo in qualsiasi modo, anche contro la volontà del Conduttore, e quest’ultimo sarà tenuto a rimborsarlo delle spese sostenute nonché al pagamento del corrispettivo del noleggio (calcolato sino alla data di recupero del veicolo) e del costo di sostituzione della chiave.
Art. 8
Il Conduttore si obbliga a riconsegnare il veicolo nel luogo ed entro la data indicati sulla lettera di noleggio o comunque appena il Locatore gliene faccia richiesta, con i medesimi accessori e nelle medesime condizioni in cui lo ha ricevuto, salva la normale usura. Qualora il veicolo non sia riconsegnato al Locatore entro tale data, il Conduttore dovrà rimborsare al Locatore ogni giorno di noleggio extra, oltre a tutte le spese che quest’ultimo sosterrà per riacquistare il possesso materiale del veicolo, oltre al mancato guadagno causato dalla mancata disponibilità del mezzo ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti.
Nel caso il Conduttore riconsegni la vettura prima della data concordata in Contratto, non è previsto alcun rimborso per i giorni non utilizzati.
Art. 9
Il Conduttore che effettua il pagamento dell’importo concordato per il presente noleggio a mezzo carta di credito, autorizza a che tutti gli addebiti previsti dalle presenti condizioni generali di Contratto, vengano effettuati dal Locatore direttamente tramite la medesima carta di credito.
Art. 10
Il Locatore non può essere ritenuto responsabile nei confronti del Conduttore, ovvero del conducente della vettura e/o dei suoi trasportati, per i danni di qualsiasi natura, gli stessi abbiano a subire per difetto di funzionamento del veicolo o incidenti stradali. E così pure il Locatore non può essere ritenuto responsabile di qualunque tipo di danno verificatosi a seguito di tumulti, guerre, eventi naturali, cause di forza maggiore e caso fortuito. Gli oggetti eventualmente dimenticati dal Conduttore sulla vettura oggetto di noleggio, si intenderanno abbandonati ed il Locatore non è tenuto alla custodia degli stessi.
Art. 11
Il Locatore non autorizza il Conduttore a condurre la vettura all’estero.
Art. 12
Il presente Contratto di noleggio è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto, verranno devolute all’esclusiva competenza del Foro di Torino. La versione che prevale in caso di disputa e interpretazione è quella in lingua italiana.
Art. 13
Nessuna modifica può essere apportata alle presenti Condizioni senza il consenso di un rappresentante del Locatore munito di idonea procura scritta.
Art. 14
In caso di ritardato pagamento delle somme dovute, verrà applicato il tasso di interesse determinato dalla Banca Europea maggiorato di tre punti percentuali, per i quali verrà emessa regolare fattura.
Art. 15
La nullità di una qualsiasi disposizione del presente Contratto non comporterà l’invalidità del Contratto di noleggio nella sua interezza.
Art. 16
Attestazione di consenso sul trattamento dei dati personali ai sensi della 196/03 (Legge sulla Privacy).
Il Conduttore, ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, presta il proprio consenso affinché il Locatore effettui la comunicazione dei propri dati personali comuni ai soggetti e per le finalità indicati nella predetta informativa.
Art. 17
Modalità di noleggio:
- importo del noleggio come da tariffe riportate sul sito web www.drivingvintage.com;
- prezzi comprensivi di I.V.A. e assicurazione RC;
- il Conducente deve avere 24 anni compiuti di età, essere titolare di patente valida per la guida del veicolo oggetto del Contratto, ed aver conseguito la stessa da almeno 5 anni;
- è compreso nel prezzo di noleggio un chilometraggio limite definito per tour (vedasi sito web): eventuali km extra verranno conteggiati a una tariffa pari ad € 0,50 €/km.
Art. 18
La prenotazione del noleggio richiede il versamento del prezzo di noleggio.
Art. 19 - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DEL LOCATORE
Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, il Locatore (Driving Vintage S.n.c.) non potrà essere ritenuto responsabile, e il Concuttore rinuncia a qualsiasi pretesa nei confronti del Locatore, per qualsiasi danno subito da lui o da terzi derivante dall’utilizzo del mezzo noleggiato o per perdita o danni alle cose di proprietà del Conduttore lasciate nel veicolo, o per danni od inconvenienti derivanti da ritardo nella consegna del mezzo noleggiato, o da guasti, imprevisti ed ogni altra causa fuori controllo dell’impresa Driving Vintage S.n.c..
Art. 20 - GUASTO DELLA VETTURA
In caso di guasto tecnico al veicolo noleggiato non imputabile al cliente e che precluda la possibilità di utilizzo del mezzo, il Locatore provvederà se possibile alla sostituzione del veicolo con uno di livello similare o superiore. In caso di impossibilità rimborserà il Conduttore della parte non goduta del periodo di noleggio già pagato. Ogni foratura di pneumatico dovrà essere riparata a carico del conduttore, ed è OBBLIGATORIO SEGNALARE a Driving Vintage la foratura per evidenti motivi di sicurezza del veicolo. L’abbandono del veicolo e il recarsi fuori dall’Italia comporta l’obbligo del Conduttore a rimborsare tutte le spese dirette ed indirette necessarie al recupero del veicolo.
Art 21 - SEQUESTRO DEL MEZZO
In caso di sequestro/confisca della vettura da parte della autorità giudiziaria per cause da attribuirsi al Conduttore, Driving Vintage addebiterà al Conduttore stesso il costo giornaliero di noleggio calcolato sul presente Contratto, fino al dissequestro del veicolo.
Art 22 – TERMINI DI CANCELLAZIONE DEI SERVIZI
- Annullando la prenotazione entro il 14° giorno antecedente alla data di partenza, è previsto il rimborso totale del noleggio della vettura.
- Annullando la prenotazione dal 13° giorno fino alla data di partenza, verrà applicata una penale pari al 30% del costo totale del noleggio della vettura.

